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Spetta il mantenimento al figlio laureato anche se guadagna poco?

Il mantenimento dei figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, è un argomento molto dibattuto nei Tribunali di tutta Italia: quante volte capita di assistere a cause in cui i figli portano davanti ad un Giudice il proprio genitore per vedersi riconosciuto il diritto di continuare a ricevere la famosa “paghetta”, pur avendo raggiunto la maggiore età da molto tempo?

Con questo articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza sul punto.

Fino a quando il genitore è tenuto a mantenere i figli?

Pacifico il principio secondo cui è obbligatorio per legge mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non raggiungono l’indipendenza economica, che si verifica sostanzialmente quando il figlio raggiunga un reddito adeguato alla professionalità acquisita.

Entrambi i genitori, dunque, anche se separati, hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere materialmente e moralmente la prole, anche dopo i 18 anni. La legge, difatti, riconosce il diritto in capo ai figli di proseguire gli studi e/o di intraprendere un percorso formativo che consenta loro di essere indipendenti.

Se però il figlio viene posto nella condizione di essereeconomicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto profittoper sua scelta o colpaperde in automatico il diritto di esseremantenuto; allo stesso principio soggiace, secondo la Cassazione, il figlio che abbia raggiunto la soglia di età che va dai 30 ai 35 anni e non sia ancora indipendente. In quest’ultimo caso infatti, avendo raggiunto una ragionevole età entro la quale si presume che sia stato completato il percorso di formazione, l’assenza di una propria indipendenza economica (salvo prove contrarie) si considera dovuta non già ad un mercato del lavoro sfavorevole,ma piuttosto ad un atteggiamento passivo del trentenne, il quale dovrà ridimensionare le proprie ambizioni per meglio autoresponsabilizzarsi.

Naturalmente, perché venga meno l’obbligo di mantenimento, occorrerà sempre valutare caso per caso la situazione considerando vari aspetti, tra cui l’età del figlioil profitto negli studi e negli esamiil percorso di studi intrapreso (ad esempio alcuni corsi di laurea prevedono più tempo, prevedendo come necessari alla fine del percorso di studi la specializzazione e/o il tirocinio), l’impegno concreto nella ricerca del lavoro.

A chi spetta l’onere della prova?

Nel caso in cui sia il figlio ad avanzare la richiesta dimantenimento, egli dovrà dimostrare di essersi adoperato attivamente nella ricerca di un lavoro (onere probatorio che diventa più rigoroso per i “figli adulti”), eventualmente anche cercando un’occupazione che non sia perfettamente corrispondente alle proprie aspettative.

Se è invece il genitore obbligato a volere interrompere il mantenimento, sarà lui a dover provare il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio (attraverso anche il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di valide occasioni di lavoro, così comela mancata frequentazione di studi e di ricerca attiva di un lavoro).

Il genitore faccia però attenzione a non cadere in un frequente errore (che lo esporrebbe a rischi anche di natura penale): qualora ritenga che il proprio figlio abbia raggiunto un’età e/o un livello formativo tali da consentirgli di essere autonomo, non può interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento arbitrariamente, bensì dovrà rivolgersi al Giudice chiedendo l’interruzione dell’obbligo, attraverso una modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa accade, invece, se il figlio perde il lavoro?

Qualora abbia iniziato con profitto un’attività lavorativa, dimostrando il raggiungimento di una congrua capacità e sia stata raggiunta l’indipendenza economica per tutta la durata del lavoro, l’obbligo dei genitori per la legge cessa definitivamente non può più essere rivendicato anche in seguito alla perdita del lavoro da parte del figlio; lo stesso vale anche nel caso in cui sia il figlio ad aver abbandonato di propria iniziativa il lavoro che gli permetteva di essere autosufficiente.

Il figlio laureato che guadagna poco, può quindi vantare il diritto ad essere mantenuto dai genitori?

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 8240/2024), il mantenimento non spetta se il figlio abbia iniziato a mettere in pratica le proprie competenze professionali, pur percependo saltuari introiti, qualora abbia raggiunto una ragionevole età (35 anni). In tal caso il figlio, considerato a tutti gli effetti adulto, potrà eventualmente ottenere un assegno alimentare in presenza di necessari presupposti di legge (l’assegno alimentare è destinato a coprire i bisogni primari del figlio, a differenza di quello di mantenimento che invece mira a preservare il tenore di vita goduto dallo stesso, grazie alle possibilità economiche dei genitori).

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